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Solidarieta' dei contratti di appalto

Solidarieta' dei contratti di appalto

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l appaltatore ove non dimostri di aver messo in atto le cautele possibili per evitare l inadempimento L art.

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l appaltatore ove non dimostri di aver messo in atto le cautele possibili per evitare l inadempimento

L art. 2 comma 5 bis della legge n. 44/2012 di conversione del DL n. 16/2012 (semplificazioni tributarie) ha stabilito che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente (imprenditore o datore di lavoro) è obbligato in solido con l appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, al versamento all erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell ambito dell appalto, ove non dimostri di aver messo in atto le cautele possibili per evitare l inadempimento.

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by Staff

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